CONTRATTO D'ENFITEUSI

Regno d'Italia - Provincia di Udine Mandamento di Ampezzo - Comune di Forni di Sopra - Nell'Ufficio della Municipalità - questo giorno 30 giugno 1883. Fondi comunali di Forni di Sopra.

 

 

Eseguita la divisione dei beni incolti ed usurpi del Comune di Forni di Sopra mediante il perito Andrea Parissutti di Meediis, per anima, combinato per famiglia del Comune e censiti domiciliati altrove, ed in effetto della delibera consigliare 15 giugno 1789 N 52 approvata in uno all'elaborato del perito, colla Deputatizia Provinciale deliberazione 17 maggio 1880 N.4177/1048, devesi perciò ora divenire alla stipulazione del relativo contratto.

Precorsi così i relativi inviti, convennero nell'ufficio municipale locale i signori: Luigi Chiap sindaco o Vincenzo Zattiero segretario da una parte, e dall'altra le ditte consegnatarie interessate coi quali, e con l'intervento degl'infrascritti idonei testimoni, si è proceduto alla stipulazione del presente contratto d'enfiteusi obbligatorio per entrambi le parti stesse, loro eredi e successori o rappresentanti alle seguenti condizioni:

1°) Il signor Luigi Chiap Sindaco a rogiti del segretario Vincenzo Lattiero a monte dell'art. 128 della legge Comunale e parere dell'on. Consiglio di Stato, sezioni unite, in adunanza 8 aprile 1879, agendo per conto nome ed interesse del Comune di Forni di Sopra, cede perpetuamente od aliena a titolo d'enfiteusi, nei sensi dell'art. 1556 e relativi del Codice Civile Patrio Vigente, i beni fondi descritti ad ogni Ditta assegnataria interessata, ed in appresso nominata, la quale li accetta e riceve a titolo enfiteutico, come si è detto per sé ed eredi.

2°) I beni fondi si cedono da una parte e rispettivamente si accettano dall'altra, nello stato e grado in cui furono fin qui goduti o posseduti dal Comune, o chi per esso, coi diritti, pesi ed obblighi, servitù passive ed aggravi tutti inerenti agli fondi medesimi, come lo furono e lo sono in presente sostenuti dal Comune o chi per esso o come accennato nel registro partitario.

3°) Detti fondi si cedono e si consegnano a corpo e non a misura e solo come sono determinati e circoscritti dalla rivelazione e dai tipi della divisione già ricordata e che si intende abbia a far parte integrante di questo contatto.

4°) Consegnati all'enfiteuta i fondi il Comune rispettivo si terrà indenne e sollevato da pretese di qualunque genere, titolo o causa, che l'enfiteuta stesso intendesse promuovere in confronto del Comune, anche se si tratasse di errori di fatto, di descrizioni di quantità e di confini che si scoprissero nei disegni e stime del perito compilatore.

5°) I confini delli fondi alienati come sopra enfiteuticamente, stati opportunamente posti dal perito, saranno dall'acquirente conservati e mantenuti a tutta sua cura e sotto sua responsabilità.

6°) Eseguita la materiale consegna dei fondi si ritiene l'enfiteuta immesso nel possesso di diritto e di fatto delle ragioni utili del fondo da esso acquistato e potrà esercire ogni competente aziono. Sarà perciò espresso suo dovere di conservare e coltivare il fondo onde migliorare la sua condizione, assoggettandosi nel.caso di mancanza al disposto dell'art. 1565 del codice Civile vigente, e mantenerlo pure nella condizione uniforme alle prescrizioni regolamentarie forestali che seguono:

a) all'atto della consegna, ove i fondi confinano col bosco comunale, sarà sgombrata da ogni produzione una fascia di metri 1.50 e verrà mantenuta sgombra annualmente dal frontista privato,affinché serva di confine costantemente visibile. Questa fascia da prendersi sempre in linea retta sarà tracciata per giusta metà sul fondo comunale boschivo e per l'altra metà sul fondo assegnato e verrà consegnato al guardiaboschi col incarico di sorvegliar affinché ne segua annualmente lo sgombro in primavera. Se i frontisti privati ritardassero di eseguire lo sgombro, vi provvederà il Comune a loro spese nel corso dell'estate seguente e nel caso che i rappresentanti ed amministratori del comune, trascurassero tale pratica, saranno responsabili solidariamente verso il Comune stesso. L'alta sorveglianza per l'esecuzione della presente lettera, perciò che riguarda il regime forestale, spetta all'autorità omonima.

b) Dove mancano i confini, per esempio strade, rivi, roccie, immobili od altro, i confini colla proprietà comunale verranno stabiliti mediante termini lapidei in tutti i luoghi, dove non si possa eseguire la fascia sgombrata contemplata dalla lettera a

In tal caso le pietre saranno numerate progressivamente ed indicate nel tipo che serve di base all'assegno, e verranno poste l'una dall'altra, a distanza tale, che da ogni uno possa essere veduta facilmente e distintamente le più vicina.

Se coll'andar del tempo gl'incespugliarsi del terreno non rendesse più visibili le pietre di confine, nel modo sopra indicato, si faranno le fascie sgombrate come alla lettera a.

L'acquisto e la posizione del termine staranno per metà a carico del comune, e per l'altra metà a carico degli assegnatari.

La manutenzione di essi all'incontro, e la loro sostituzione collo stesso modello saranno a carico dei frontisti privati per intiero. La riposizione però dei termini da cambiarsi sarà fatta alla presenza della rappresentanza del Comune, e se si trattasse di fondi soggetti al regime boschivo anche da un rappresentante l'autorità Forestale.

c) Tutti i fondi assegnati enfiteuticamente, che si trovassero nel pendio in condizione di apparente franamento, valanghe e simili dovranno essere coltivati a bosco.

7) Dal I gennaio 1881 resta a carico dell'acquirente il pagamento delle pubbliche imposte di qualunque titolo o denominazione, ed in conseguenze è obbligato alla rifusione di quelle che per ragione d'intestazione censuaria il Comune stesso avesse di pagare, fino all'epoca in cui si renderà operativa nei registri censuari la voltura d'estimo pel pagamento dei pubblici carichi a nome dell'enfiteuta.

8) La R. Agenzia del Catasto di Ampezzo eseguirà la voltura dei fondi in appresso descritti a Ditta dell'unico acquirente, quantunque nel registro, partite del perito rilevatore dei beni figurano altri membri, e colla marca di livellari al Comune di Forni di Sopra.

9) Alla scadenza in occasione della rata prediale di dicembre di ogni anno l'acquirente pagherà nella cassa del comune di Forni di Sopra, siccome prezzo del presente contratto, in valuta legale il convenzionato annuo canone in ragione del tre per % per ogni cento lire sul valore capitale dei fondi concessi e come risulterà descritto per ogni singola Ditta aquisitrice enfiteutica al rispettiva sua partita in appresso .

10) Il comune garantisce l'Ente consegnato, e so per eventuali circostanze di franamenti, valanghe o simili, come per qualsiasi contestazione venisse sottratto all'assegnatario parte del fondo consegnato, verrà per quella parte minorato il canone a base dell'importanza della stima già attribuita al fondo stesso previo ben inteso il debito calcolo in effetto a verifica e ricognizione suporlocale in concorso dolla rappresentanza Comunale. Non verranno prese a calcolo le sottrazioni dipendenti da cause imputabili all'assegnatario.

11) Nel possibile caso di cessazione del presento contratto, saranno formalmente vendutii fatti miglioramenti in uno al dominio utile dei fondi che in effetto e di seguito al presento si contemplano, ed il sopraprezzo detratte le spose si consegnerà al caducato.

12) Qualora l'enfiteuta volesse spogliarsi di tutto o di parte del suo diritto di utile domnio sui beni col presente acquistati, trasferendolo in altri per vendita, donazione, permuta, o per qualunque maniera di contratto è obbligato di notificare al municipio di Forni di Sopra l'atto relativo, come anche sono obbligati a far ciò entro due mesi i nuovi acquirenti donatori, eredi, e ed in pari tempo rassegnare copia legalizzata dell'atto che gli investisce del diritto sopra detti fondi, come pure dovrà farne la voltura al Censo entro il periodo prescritto dai relativi regolamenti, ma sempre colla marca di livellari al comune di Forni di Sopra, ed a tutte loro spese.

13) Si lascia libero all'assegnatario di poter a qualsiasi richiesta afftrancare il fondo enfiteutico a mente dell'art. 1564 del Codice civile, col versamento dell'importo capitale in cassa de comune a già praticata del perito che si rileva dal registro assegni alla singola sua partita nonché in quella del presente.

14) Il presente viene eretto in un solo originale, per essere custodito nell'archivio ed a leggittimazione del Comune.

15) Le spese tutte del presente inerenti o conseguenti staranno a tutto carico dell'acquirente, quali verranno anticipate dal Comune per rimborsarsi dalle parti per quanto gli compete, in sei uguali trate in occasione della prediale entro l'anno immediatamente successivo a quello che furono anticipate, così per delibera consigliare 10 febbraio 1882 N.8.

l6) Le suesposte premesse e condizioni servono e si riferiscono a tutte le ditte che vengono in appresso enumerate e descritte coi relativi assegni a cadauna, la quale ditta infine del suo speciale partitario assegno ne accuserà il ricevimento e la conferma dei propri obblighi colla sua rispettiva sua firma, e per l'indiminuita osservanza ed esecuzione sotto comminatoria, in difetto del risarcimento di ogni danno spesa o conseguenza, che il comune ne potesse risentire. Così stabilito si passa ora alla descrizione delle rispettive singole ditte assegnatarie dei fondi di che trattasi:

N 320 Ditta De Pauli Giovanni Battista, Luigi e Giacomo fratelli figli di Cesare alla quale vennero assegnati e che, mediante l'intervenuto secondo intestato Luigi De Pauli accetta e riceve, li beni descritti alle partite numero 141 e 175 del registro assegni e che si descrivono come segue:

Varmost .N. 1436 ba pascolo Per. 704 Rendita 3.52

“ “ 1457 c pascolo Pertiche 0.31 Rendita 0.03

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“ “ 1310 e pascolo “ 0.45 “ 0.04

“ “ 1436 az pascolo “ 0.68 “ 0.34 e segue.

 

In prova di che l'intervenuto si sottoscrive nell'interesse proprio e dei fratelli nella facciata seguente.

Il Sindaco venditore Luigi Chiap

Il segretario V. Zattiero

Per la ditta acquirente De Pauli Luigi Cesare

I Usualdo De Santa

Testimoni Schiaulini Gioacchino

Visto, eseguito il trasporto censuario ed esatte lire 1390.85 (Milletrecentonovanta e centesimi ottantacinque) . Ampezzo 26 gennaio 1884

L'Agente Ottogalli reggente